Art. 19 (Convenzione)
La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della seconda notifica e avra' effetto da questo momento tra i due Stati che abbiano compiuto tale formalita'. Per ogni Stato contraente che compia successivamente la formalita' di cui all'articolo che precede la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data della sua notifica. Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Governo depositario ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
