Nel caso in cui intese concernenti singoli progetti di cooperazione siano state concluse in base all'articolo 1, ciascuna Parte Contraente concedera' ai propri cittadini e Societa', su loro richiesta, il permesso di investire e di trasferire a tal fine capitali, proprieta', diritti ed interessi nell'altro Paese. Ciascuna Parte Contraente concedera' ai propri cittadini e Societa', su loro richiesta, l'autorizzazione a fornire merci con pagamenti dilazionati alle imprese pubbliche e private dell'altro Paese, in conformita' della legislazione in vigore nel Paese concedente l'autorizzazione. I crediti derivanti da dette forniture beneficeranno delle garanzie previste dalla legislazione in vigore in ciascuno dei due Paesi e nei limiti consentiti da tale legislazione. Il Paese destinatario delle forniture si impegna ad autorizzare il trasferimento in valuta convertibile di ciascuna rata di pagamento, alle singole scadenze, dovuta al creditore dell'altro Paese.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;492~art2 · fonte su Normattiva