Una delle Parti contraenti concedera', in relazione agli investimenti da parte di cittadini (nationals) o societa' dell'altra Parte contraente, a tali cittadini (nationals) o societa' il libero trasferimento di:

  • 1)profitti;
  • 2)royalties derivanti da diritti incorporati come definiti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) ed e);
  • 3)rate in restituzione di prestiti miranti alla diretta partecipazione agli investimenti;
  • 4)somme spese per l'amministrazione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte contraente;
  • 5)fondi aggiuntivi necessari per il mantenimento dell'investimento in uno o l'altro dei Paesi;
  • 6)il valore della legislazione parziale o totale dell'investimento ivi inclusa una liquidazione effettuata a seguito di qualsiasi evento di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;66~art4 · fonte su Normattiva