Una delle Parti contraenti concedera', in relazione agli investimenti da parte di cittadini (nationals) o societa' dell'altra Parte contraente, a tali cittadini (nationals) o societa' il libero trasferimento di:
- 1)profitti;
- 2)royalties derivanti da diritti incorporati come definiti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) ed e);
- 3)rate in restituzione di prestiti miranti alla diretta partecipazione agli investimenti;
- 4)somme spese per l'amministrazione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte contraente;
- 5)fondi aggiuntivi necessari per il mantenimento dell'investimento in uno o l'altro dei Paesi;
- 6)il valore della legislazione parziale o totale dell'investimento ivi inclusa una liquidazione effettuata a seguito di qualsiasi evento di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
