I cittadini e le Societa' di una Parte Contraente, che abbiano effettuato investimenti, in valuta convertibile, destinati alla creazione o all'ampliamento di imprese aventi per oggetto la produzione di beni o servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno ritrasferire, in valuta convertibile, senza alcuna limitazione o remora, i dividendi e gli utili realizzati, i capitali derivanti da successive estensioni dell'impresa originaria, nonche' i redditi relativi a retribuzioni o altri proventi derivanti da attivita' professionali, connessi con investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per gli investimenti che siano effettuati mediante apporto di macchinari impiegati nelle imprese di cui al precedente comma, il trasferimento delle somme derivanti da disinvestimenti sara' concesso, in valuta convertibile, trascorsi due anni dalla data dell'investimento stesso.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;492~art3 · fonte su Normattiva