Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1995 al 8 aprile 1997. Leggi il testo vigente →

Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 e' punito con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Testo in vigore dal 25 novembre 1995 al 8 aprile 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~art11 · fonte su Normattiva