Art. 11 — Procedura della votazione al Consiglio
1. Ogni membro dispone, per la votazione, del numero di voti che possiede e nessun membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non e' obbligato a votare nello stesso modo per quei voti che e' autorizzato ad usare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Con notifica scritta inviata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro produttore, e ogni membro consumatore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi e ad usare i suoi voti durante le riunioni del Consiglio. 3. Un membro che si astiene viene considerato come se non avesse utilizzato i suoi voti.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
