Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente Accordo bisogna intendere per STAGNO, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il "minerale" e' reputato non contenere a) la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento e b) la materia che e' stata eliminata durante il trattamento; STAGNO-METALLO, lo stagno raffinato di buona qualita' di titolo uguale o superiore al 99,75%; SCORTA REGOLATRICE, la scorta regolatrice costituita e gestita conformemente alle disposizioni del capitolo X del presente Accordo; STAGNO-METALLO DETENUTO, gli averi in stagno-metallo della scorta regolatrice, ivi compreso lo stagno-metallo acquistano per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e ad esclusione del metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato; TONNELLATA, la tonnellata metrica, ossia 1.000 chilogrammi; PERIODO DI CONTROLLO, un periodo che il Consiglio ha dichiarato tale e per il quale e' stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate; TRIMESTRE, un trimestre che ha inizio il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio o il 1 ottobre; ESPORTAZIONI NETTE, la quantita' esportata alle condizioni enunciate nella parte I dell'allegato C del presente Accordo, meno la quantita' importata, determinata conformemente alla parte II del suddetto allegato; PAESE PARTECIPANTE, un paese il cui governo ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o vi ha aderito, o ha notificato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o di aderirvi, o un territorio o piu' territori la cui partecipazione separata e' diventata effettiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 o, secondo il contesto, il governo di tale paese o di tale territorio o di detti territori o un'organizzazione di cui all'articolo 54; PAESE PRODUTTORE, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese produttore; PAESE CONSUMATORE, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese consumatore; PAESE CONTRIBUENTE, un paese partecipante che detiene partecipazioni nella scorta regolatrice; MAGGIORANZA SEMPLICE, quella che e' riunita quando una mozione e' appoggiata dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti; MAGGIORANZA RIPARTITA SEMPLICE, quella che e' riunita quando una mozione e' appoggiata nello stesso tempo dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi produttori e dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori; MAGGIORANZA RIPARTITA DEI DUE TERZI, quella che e' riunita quando una mozione e' appoggiata nello stesso tempo dalla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi produttori e dalla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi consumatori; ENTRATA IN VIGORE, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, che essa sia provvisoria, ai sensi dell'articolo 50, o definitiva, ai sensi dell'articolo 49; ESERCIZIO FINANZIARIO, un periodo di un anno con inizio al 1 luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente; UNA SESSIONE puo' comportare una o piu' sedute del Consiglio.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
