Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 9 — Esecuzione della domanda di estradizione
- 1)Contestualmente alla decisione sulla domanda di estradizione verranno comunicati alla Parte Contraente il luogo e il momento della consegna dell'individuo.
- 2)Un rifiuto totale o parziale della domanda di estradizione o un eventuale ritardo dovranno essere motivati.
- 3)Allorche' la persona di cui e' domandata l'estradizione ha chiesto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto, questo potra' soprassedere all'esame della domanda di estradizione fino al momento in cui le autorita' competenti non avranno adottato una decisione definitiva sulla domanda di asilo. La decisione sulla domanda di estradizione sara' in ogni caso adottata in un lasso di tempo non superiore ai quattro mesi a decorrere dalla data della ricezione della richiesta di estradizione.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
