Art. 18 — Esecuzione della legalizzazione
Gli atti redatti nella forma prescritta dall'autorita' competente di una delle Parti Contraenti nella propria giurisdizione o gli atti legalizzati e muniti di un timbro ufficiale per essere utilizzati sul territorio dell'altra Parte Contraente, sono esenti da ogni forma di legalizzazione diplomatica o consolare.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
