Gli Stati membri e la Nigeria autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nella Nigeria o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~art19 · fonte su Normattiva