Gli Stati membri e la Nigeria autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nella Nigeria o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
