1. Ai sensi del presente Accordo, per societa' s'intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. 2. Le societa' di uno Stato membro o della Nigeria sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o della Nigeria che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro principale di attivita' in uno Stato membro o nella Nigeria; tuttavia, nel caso in cui dette societa' abbiano in uno Stato membro o nella Nigeria soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o della Nigeria.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~art18 · fonte su Normattiva