[1]Articolo III Leggi, Regolamenti

[2]I Governi contraenti si impegnano a comunicare e depositare all'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (d'ora in avanti chiamata l'Organizzazione): (a) un elenco degli organismi non governativi, che sono autorizzati ad agire per loro conto nell'applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, allo scopo di farlo avere ai Governi contraenti, che lo porteranno a conoscenza dei loro funzionari; (b) il testo delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti che saranno emanati sui vari argomenti che entrano nel campo della presente Convenzione; (c) un numero sufficiente di modelli dei certificati da essi rilasciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, allo scopo di farli avere ai Governi contraenti, che li porteranno a conoscenza dei propri funzionari.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~allegato-a-artiii · fonte del testo