[1]Articolo VII

[2]I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle due Parti Contraenti dovranno adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate; il loro scopo principale sara' di offrire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' sufficiente a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa ed il territorio dell'altra Parte Contraente. Il trasporto dei passeggeri, delle merci e della posta imbarcati o sbarcati negli scali situati nel territorio di terzi Stati lungo le rotte specificate verra' assicurato tenendo presente il principio generale che la capacita' deve essere correlata:

  • a)alle esigenze del traffico tra i Paesi di origine ed i Paesi di destinazione;
  • b)alle esigenze dei servizi a lungo percorso;
  • c)alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio, tenuto conto degli interessi degli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona. Prima dell'inizio dei servizi convenuti e per le successive variazioni di capacita' le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.

Testo vigente dal 9 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;539~artvii · fonte su Normattiva