1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti Parti dell'Accordo, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 7. 2. Per gli Stati membri che firmeranno l'Accordo in seguito, senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure che lo ratificheranno o lo accetteranno, l'Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
