1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti Parti dell'Accordo, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 7. 2. Per gli Stati membri che firmeranno l'Accordo in seguito, senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure che lo ratificheranno o lo accetteranno, l'Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557~art8 · fonte su Normattiva