L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente ogni informazione che puo' essere utile circa le violazioni alla legislazione doganale, e, in particolare, i nuovi mezzi e sistemi usati per commetterla; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art8 · fonte su Normattiva