L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente ogni informazione che puo' essere utile circa le violazioni alla legislazione doganale, e, in particolare, i nuovi mezzi e sistemi usati per commetterla; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
