1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, su basi di reciprocita', il diritto di mantenere sul suo territorio quegli uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una delle due Parti Contraenti o di entrambe, nella misura che si rendera' necessaria per le esigenze della compagnia aerea designata. 2. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle Parti Contraenti sara' possibile solo subordinatamente all'approvazione delle Autorita' competenti. 3. Il personale della compagnia aerea designata di una Parte Contraente o i cittadini di un paese terzo saranno assoggettati alle leggi relative all'ammissione e permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili in tale territorio. 4. Il numero ed i nominativi di tale personale di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente estendera' a detti uffici e personale -cittadini dell'altra Parte Contraente - anche ogni assistenza necessaria per il soggiorno di detto personale nel territorio in questione.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565~art11 · fonte su Normattiva