[1]Articolo I-32 Gli organi consultivi dell'Unione

[2]1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive. 2. 11 Comitato delle regioni e' composto da rappresentanti delle collettivita' regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettivita' regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta. 3. Il Comitato economico e sociale e' composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della societa' civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. 4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione. 5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art32 · fonte su Normattiva