Art. 47 (Protocollo 4)
[1]transitorie per il capitale della Banca centrale europea
[2]Conformemente all'articolo 29, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea. In deroga all'articolo 28, paragrafo 3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale non decida, a una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea e almeno la meta' dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della Banca centrale europea.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
