[1]Articolo I-5 Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

[2]1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identita' nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrita' territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. 2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art5 · fonte su Normattiva