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1. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. 2. Le previsioni per ciascun esercizio finanziario sono sottoposte dal Comitato all'approvazione della Commissione non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996
