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1. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. 2. Le previsioni per ciascun esercizio finanziario sono sottoposte dal Comitato all'approvazione della Commissione non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art17 · fonte su Normattiva