Articolo XV L'articolo 19 della Convenzione diventa l'articolo 17 cosi' redatto: "Articolo 17 Qualora l'organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2, le infrazioni alla regolamentazione della navigazione aerea commesse nello spazio in cui l'erogazione di servizi della circolazione aerea e' affidata all'Agenzia, sono constatate in processi verbali da agenti specificamente incaricati dell'Agenzia a questo scopo, fatto salvo il diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali agli agenti delle Parti contraenti, di constatare infrazioni aventi la stessa natura. I processi-verbali suddetti hanno dinanzi ai tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dagli agenti nazionali abilitati a constatare infrazioni aventi lo stesso carattere".

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artxv · fonte su Normattiva