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1. Le dotazioni applicabili alle spese di investimento includono:

  • a)crediti di impegno che coprono un'aliquota costituente una unita' individuata e che formano un insieme coerente;
  • b)crediti di pagamento, che costituiscono il tetto massimo delle spese suscettibili di essere pagate ogni anno per la copertura degli impegni contratti a titolo del paragrafo a) qui sopra. 2. Lo scadenziario degli impegni e dei pagamenti e' in annesso al progetto di bilancio corrispondente proposto dal Comitato. 3. I crediti aperti a titolo di spese di investimento sono ripartiti in capitoli che raggruppano le spese in base alla loro natura o alla loro destinazione, e suddivisi, a seconda delle esigenze, in conformita' con il regolamento finanziario. 4. I crediti di pagamento disponibili alla fine dell'esercizio sono riportati all'esercizio seguente a condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art21 · fonte su Normattiva