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1. Il Comitato e' composto da due rappresentanti di ciascuna delle Parti Contraenti, uno dei quali solamente ha voto deliberativo. Quest'ultimo e' un alto funzionario avente nel suo paese responsabilita' nel settore della navigazione aerea. Ogni rappresentante deve avere un supplente che lo rappresenti validamente in caso di impedimento.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

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