Articolo XVI E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 18 cosi' redatto: "Articolo 18 1. La circolazione delle pubblicazioni e di altri mezzi di informazione spediti dall'Organizzazione o ad essa destinati, e corrispondenti alle sue attivita' ufficiali non e' soggetta ad alcuna limitazione. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ciascuna Parte contraente alle organizzazioni internazionali analoghe."

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artxvi · fonte su Normattiva