Articolo XVIII L'articolo 24 della Convenzione diventa l'articolo 22 cosi' redatto: "Articolo 22 1. L'Agenzia puo' ricorrere alla collaborazione di persone qualificate cittadine delle Parti contraenti. 2. I membri del personale dell'Organizzazione ed i loro familiari viventi presso di loro beneficiano delle eccezioni alle disposizioni restrittive dell'immigrazione e che disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle Organizzazioni internazionali analoghe. 3. (a) Le Parti contraenti accordano, in periodo di crisi internazionale ai membri del personale dell'Organizzazione ed ai loro familiari viventi presso di loro le stesse agevolazioni per il rimpatrio di quelle riconosciute al personale delle altre Organizzazioni internazionali. (b) Gli obblighi del personale dell'Organizzazione nei confronti di quest'ultima non sono pregiudicati dalla disposizione del paragrafo (a) di cui sopra. 4. Puo' essere fatta eccezione alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo solamente per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanita' pubblica. 5. I membri del personale dell'Organizzazione: (a) godono della franchigia da diritti e tasse doganali, diversi da canoni o imposte come corrispettivo di servizi resi per l'importazione degli effetti personali, mobili o altre suppellettili domestiche usate che essi portano dall'estero al momento della loro prima sistemazione e per la riesportazione di questi stessi effetti, mobili e suppellettili all'atto della cessazione dalle loro funzioni; (b) possono, in occasione dell'assunzione delle loro funzioni sul territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e successivamente, non oltre alla fine del loro periodo di servizio, riesportare questo veicolo in franchigia, sotto riserva in entrambi le ipotesi, delle condizioni ritenute necessarie, in tutti i casi particolari, dal Governo della Parte contraente interessata; (c) godono dell'inviolabilita' per tutte le loro carte e documenti ufficiali. 6. Non e' fatto obbligo alle Parti contraenti di concedere ai loro cittadini le agevolazioni previste ai paragrafi (a) e (b) del comma 5 di cui sopra. 7. Il Direttore Generale dell'Agenzia, oltre ai privilegi, alle esenzioni ed alle agevolazioni previste per il personale dell'Organizzazione, gode dell'immunita' dalla giurisdizione per i suoi atti, comprese parole e scritti, compiuti nell'ambito della sua attivita' ufficiale; questa immunita' non e' applicabile in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione stradale oppure in caso di danni causati da un veicolo di sua appartenenza o da esso condotto. 8. I Governi interessati adottano ogni provvedimento utile per garantire la liberta' di trasferimento dei salari netti."

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artxviii · fonte su Normattiva