Articolo XXIV L'articolo 30 della Convenzione diventa l'articolo 29 cosi' redatto: "Articolo 29 Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 3 dell'articolo 2, l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta, tutte le informazioni relative alle aeronavi di cui e' a consocenza nell'esercizio delle sue funzioni, alfine di consentire alle suddette Parti contraenti di controllare l'applicazione degli accordi internazionali e dei regolamenti nazionali."
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
