Articolo XXVII L'articolo 34 della Convenzione diviene l'articolo 32, il suo comma 3 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "3. Tuttavia, le disposizioni previste agli articoli 1, 11, 19 e 20 degli Statuti in annesso non sono suscettibili di modifiche da parte della Commissione."
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
