Articolo XXVII L'articolo 34 della Convenzione diviene l'articolo 32, il suo comma 3 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "3. Tuttavia, le disposizioni previste agli articoli 1, 11, 19 e 20 degli Statuti in annesso non sono suscettibili di modifiche da parte della Commissione."

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artxxvii · fonte su Normattiva