Articolo XIV L'articolo 18 della Convenzione diventa l'articolo 16 cosi' redatto: "Articolo 16 Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2 ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l'Agenzia impartisce ai comandanti delle aeronavi tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne i casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui all'articolo precedente".

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artxiv · fonte su Normattiva