Articolo XIV L'articolo 18 della Convenzione diventa l'articolo 16 cosi' redatto: "Articolo 16 Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2 ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l'Agenzia impartisce ai comandanti delle aeronavi tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne i casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui all'articolo precedente".
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
