1. L'Agenzia e' abilitata a reclutare direttamente il personale solo se le Parti contraenti non sono in grado di mettere a sua disposizione personale qualificato. Tuttavia, l'Agenzia puo' convenire con Stati non membri dell'Organizzazione di utilizzare personale qualificato di questi Stati nell'ambito di applicazione degli accordi previsti ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 della Convenzione. 2. Durante tutto il tempo del suo impiego da parte dell'Agenzia, il personale fornito dalle amministrazioni nazionali e' soggetto allo statuto che governa il personale dell'Agenzia, senza pregiudizio del mantenimento dei vantaggi di carriera garantiti dai regolamenti nazionali. 3. Il personale fornito da una amministrazione nazionale puo' sempre essere rimesso a disposizione della stessa, senza che questa misura rivesta carattere disciplinare.

Testo vigente dal 13 aprile 2008

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