[1]di organizzazioni intergovernative

[2]1. Qualsiasi riferimento del presente accordo ad un "governo" o a "governi" e' inteso come comprensivo della Comunita' economica europea e di qualsiasi organizzazione intergovernativa competente per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali, in particolare gli accordi sui prodotti di base. Nel caso di tali organizzazioni intergovernative, pertanto, qualsiasi riferimento del presente accordo alla firma, alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione oppure alla notifica di applicazione provvisoria o di adesione, sara' considerato come comprensivo di un riferimento alla firma, alla ratifica, alla accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o di adesione da parte delle succitate organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su questioni di loro competenza, dette organizzazioni esprimono un numero di voti pari al numero complessivo di voti attribuibili, conformemente all'articolo 14, ai loro rispettivi Stati membri, i quali, in tal caso, non esprimono il proprio voto a titolo individuale.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art56 · fonte su Normattiva