[1]ausiliari del Consiglio

[2]1. I seguenti organi ausiliari istituiti dal Consiglio in forza dei precedenti accordi internazionali sullo stagno rimangono in carica per assistere il Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni:

  • a)Comitato economico e della revisione dei prezzi;
  • b)Comitato amministrativo;
  • c)Comitato per il finanziamento della scorta stabilizzatrice;
  • d)Comitato dei costi e dei prezzi;
  • e)Comitato dello sviluppo;
  • f)Comitato delle credenziali;
  • g)Comitato di statistica. 2. Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio puo' istituire altri organi ausiliari. 3. Alla maggioranza di due terzi ripartita, il Consiglio determina la composizione ed il mandato dei suoi organi ausiliari. 4. Salvo decisione contraria del Consiglio, ogni organo ausiliario puo' fissare le proprie norme procedurali. 5. Fermo restando il mantenimento degli organi ausiliari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio puo' sciogliere in ogni momento qualsiasi organo ausiliario.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art9 · fonte su Normattiva