Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 7 — Poteri e funzioni del Consiglio
Il Consiglio:
- a)Ha ogni potere ed espleta tutti i compiti necessari all'amministrazione e all'esecuzione del presente Accordo.
- b)Riceve dal Presidente esecutivo, ogni volta che lo richiede, qualsiasi informazione concernente gli attivi e le operazioni della scorta regolatrice che esso ritiene necessarie per espletare le proprie funzioni conformemente al presente Accordo.
- c)Puo' chiedere ai paesi partecipanti di fornire tutti i dati disponibili concernenti la produzione di stagno, i costi di produzione dello stagno, il livello della produzione di stagno, il consumo di stagno, il commercio internazionale e le giacenze di stagno, nonche' qualsiasi altra informazione necessaria per una soddisfacente amministrazione del presente Accordo, che non siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo 44 relative alla sicurezza nazionale; i paesi devono compiere ogni sforzo per fornire le informazioni richieste.
- d)Ha il potere di contrarre prestiti per le necessita' del conto amministrativo fissato all'articolo 16 o per le necessita' del conto della scorta regolatrice come previsto all'articolo 24.
- e)Pubblica, dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sulla sua attivita' durante detto esercizio.
- f)Pubblica, dopo la fine di ciascun trimestre, ma non prima di tre mesi dopo la fine di tale trimestre, salvo decisione contraria del Consiglio, una situazione indicante il quantitativo di stagno-metallo detenuto alla fine del trimestre in parola.
- g)Prende ogni opportuna disposizione ai fini di consultazioni e di cooperazione con: i)L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti - in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo - le istituzioni specializzate, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative appropriate; e
- ii)I paesi non partecipanti che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri delle sue istituzioni specializzate o che erano Parti contraenti dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
