Non puo' rifiutarsi il riconoscimento per il solo motivo che il Tribunale d'origine abbia applicato una legge diversa da quella che avrebbe dovuto essere applicata secondo le norme del diritto internazionale privato dello Stato richiesto, a meno che non si tratti di materia concernente lo stato e la capacita' delle persone. Anche in questo caso non si puo' rifiutare il riconoscimento quando l'applicazione della legge predetta avrebbe prodotto lo stesso risultato.
Testo vigente dal 27 agosto 1977
