per la convocazione di conferenze regionali a richiesta dei Membri dell'Unione o su proposta del consiglio 310 Nel caso di conferenze regionali, la procedura descritta ai numeri 300 a 305 della presente Convenzione, si applica unicamente ai Membri della regione interessata. Se la convocazione deve essere effettuata per iniziativa dei Membri della regione, e' sufficiente che il Segretario generale riceva richieste concordanti provenienti dal quarto dei Membri di detta regione. Inoltre, la procedura descritta ai numeri 301 a 305 della presente Convenzione, entra in vigore quando la proposta di convocazione di una Conferenza regionale e' presentata dal Consiglio.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art27 · fonte su Normattiva