- 1)Il capo dell'ufficio consolare e' inviolabile e gode dell'immunita' dalla giurisdizione dello Stato di residenza, salvo si tratti:
- a)di un'azione reale concernente un immobile privato situato sul territorio dello Stato di residenza, tranne il caso in cui il capo dell'ufficio consolare lo possegga per conto dello Stato d'invio per esigenze di servizio;
- b)di un'azione concernente una successione, nella quale il capo dell'ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato d'invio;
- c)di un'azione concernente una professione liberale od una qualsiasi attivita' commerciale, esercitata dal capo dell'ufficio consolare nello Stato di residenza al di fuori delle funzioni ufficiali.
- 2)I funzionari e gli impiegati consolari godono dell'immunita' dalla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
- 3)Il funzionario consolare non puo' essere arrestato o privato in altra forma della liberta' personale, se non nel caso di reato grave o in seguito a sentenza di condanna irrevocabile dello Stato di residenza. Ai sensi della presente convenzione per reato grave si intende il reato non colposo per il quale la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una pena detentiva non inferiore nel minimo a cinque anni o una pena piu' grave.
- 4)Qualora debba essere iniziato un procedimento penale nei confronti di un funzionario consolare, nei casi previsti dal punto 3) del presente articolo, lo Stato di residenza ne informa immediatamente la rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
