Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria degli atti corrispondenti delle autorita' competenti di questo Stato.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria degli atti corrispondenti delle autorita' competenti di questo Stato.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art36 · fonte su Normattiva