La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 30. In seguito, la Convenzione entrera' in vigore: - per ciascuno Stato che la ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione; - per qualsiasi Stato aderente, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 31; - per i territori ai quali e' stata estesa la Convenzione in conformita' con l'articolo 32, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine contemplato nel detto articolo.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
