1. La convenzione avra' una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, anche per gli Stati per i quali essa entri in vigore posteriormente. 2. La convenzione si rinnovera' tacitamente di cinque armi in cinque anni, salvo denuncia. 3. La denuncia sara' notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato in dieci o cinque anni secondo il caso, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee. Essa potra' essere limitata ad uno dei territori ai quali la convenzione aia stata estesa in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2. 4. La denuncia avra' effetto unicamente nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La convenzione restera' in vigore per gli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613~art30 · fonte su Normattiva