La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di cui al secondo paragrafo dell'articolo 41. In seguito, la Convenzione entrera' in vigore: - per ciascuno Stato che la ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione; - per ciascuno Stato aderente, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo allo scadere del termine di cui all'articolo 42; - per i territori ai quali la Convenzione e stata estesa in conformita' all'articolo 43, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo allo scadere del termine di cui al suddetto articolo.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art44 · fonte su Normattiva