Art. 23 (Convenzione) — Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilità del Segretario Generale; nomina dei funzionari
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1. L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Detto Ufficio e' diretto dal Segretario Generale. 2. Il Segretario Generale e' responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Sottopone inoltre il bilancio alla approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto, annualmente, al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attivita' e la situazione finanziaria dell'Unione. 3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 21.b), le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario previsto dall'articolo 20.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
