Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999. Leggi il testo vigente →

1. L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Detto Ufficio e' diretto dal Segretario Generale. 2. Il Segretario Generale e' responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Sottopone inoltre il bilancio alla approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto, annualmente, al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attivita' e la situazione finanziaria dell'Unione. 3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 21.b), le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario previsto dall'articolo 20.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art23 · fonte su Normattiva