Art. 23 (Convenzione) — Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilità del Segretario Generale; nomina dei funzionari
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1. L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Detto Ufficio e' diretto dal Segretario Generale. 2. Il Segretario Generale e' responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Sottopone inoltre il bilancio alla approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto, annualmente, al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attivita' e la situazione finanziaria dell'Unione. 3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 21.b), le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario previsto dall'articolo 20. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
