Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 1 non possono avere inizio se non dopo la morte dell'animale.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 1 non possono avere inizio se non dopo la morte dell'animale.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art15 · fonte su Normattiva