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1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare, secondo le modalita' che riterra' opportune, gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione avverra' mediante deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avra' effetto sei mesi dopo a partire dalla data in cui lo strumento stesso sara' depositato.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985
