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1. Ciascuna Parte Contraente puo' designare, al momento della firma o al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione il o i territori ai quali la presente Convenzione si applichera'. 2. Ogni Parte Contraente, al momento di depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualsiasi altro momento susseguente, puo', mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa di cui assicurera' le relazioni internazionali o per il quale e' abilitata a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata per quel che riguarda il territorio indicato nella detta dichiarazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 17 della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985
