Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985. Leggi il testo vigente →

[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio nonche' a tutte le Parti Contraenti non membri del Consiglio:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della Convenzione stessa;
  • d)ogni raccomandazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 9 e la data in cui la raccomandazione stessa entrera' in vigore;
  • e)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;
  • f)ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12;
  • g)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 e 3 dell'articolo 16;
  • h)ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 17 e la data in cui la denuncia entrera' in vigore.

[2]IN FEDE di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati in tale senso, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Strasburgo il 10 marzo 1976, in inglese e francese, entrambi i testi facendo fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie ed aderenti.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art18 · fonte su Normattiva