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[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio nonche' a tutte le Parti Contraenti non membri del Consiglio:
- a)ogni firma;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della Convenzione stessa;
- d)ogni raccomandazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 9 e la data in cui la raccomandazione stessa entrera' in vigore;
- e)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;
- f)ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12;
- g)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 e 3 dell'articolo 16;
- h)ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 17 e la data in cui la denuncia entrera' in vigore.
[2]IN FEDE di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati in tale senso, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO a Strasburgo il 10 marzo 1976, in inglese e francese, entrambi i testi facendo fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie ed aderenti.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985
