[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Parte Contraente non membro del Consiglio:
- a)ogni firma;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione:
- c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto stabilito negli articoli 20 e 21;
- d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22;
- e)ogni notifica ricevuta in applicazione delle, disposizioni contenute nel paragrafo 3 dell'articolo 22;
- f)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23, nonche' la data in cui la denuncia avra' effetto. IN FEDE di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
[2]FATTO a Strasburgo il 10 agosto 1979, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.
Testo vigente dal 12 novembre 1985
