[1]Traffico agricolo e forestale
[2]I. I "frontalieri" che abbiano le loro aziende agricole e forestali nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che curino personalmente, come proprietari, affittuari o usufruttuari la coltivazione o lo sfruttamento forestale di terreni situati nella contigua zona di frontiera dell'altro Stato, come pure le persone di loro famiglia ed i loro dipendenti, potranno condurre o trasportare - in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa o imposta - dalle loro abitazioni od aziende ai predetti terreni e viceversa:
- a)gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo giornaliero;
- b)gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nei lavori agricoli e forestali, compresi i loro accessori, i carburanti, i lubrificanti e quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine e dei veicoli. Per quanto concerne i carburanti l'esenzione e' tuttavia limitata alla quantita' contenuta nel serbatoio normale, comunicante direttamente con il motore;
- c)i concimi di ogni specie, i prodotti per la difesa delle piante, le sementi, le pianticelle e le piante da rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la manutenzione degli edifici esistenti su questi terreni;
- d)i viveri e le bevande (escluse quelle alcooliche, ad eccezione del vino, sidro e birra) occorrenti per il nutrimento degli operai durante il periodo dei lavori;
- e)i foraggi necessari per il mantenimento degli animali durante il periodo stesso. Al termine del pascolo o dei lavori, gli animali, gli attrezzi, le macchine ed i veicoli, come pure, i foraggi, i carburanti contenuti nel serbatoio normale come sopra specificato, i lubrificanti, i concimi, le sementi e tutti gli altri materiali sopravanzati, dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera. Non sara' pero' richiesto il deposito di una cauzione, salvo dovessero esistere fondati sospetti di abusi. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero, gli uffici adotteranno Le sole misure di vigilanza atte ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite nell'art. 6. II. Godranno parimenti della franchigia da ogni diritto di entrata o di uscita e da ogni altra tassa o imposta:
- a)i prodotti greggi agricoli e forestali (ad eccezione dei prodotti greggi dei vigneti e di quelli della coltivazione del tabacco) ottenuti dai terreni di cui al predetto paragrafo I e trasportati nell'altra zona dai proprietari, affittuari, usufruttuari o da persone della loro famiglia o dai loro dipendenti. I prodotti greggi sono quelli che non hanno subito altra manipolazione all'infuori di quella richiesta per la loro raccolta e il loro trasporto;
- b)i prodotti ottenuti dagli animali durante il loro soggiorno su questi terreni, compresi i loro nati;
- c)le spoglie (carne, pelle e ossa) degli animali sinistrati o abbattuti per necessita' durante il pascolo e il lavoro in una delle due zone, quando queste spoglie sono spedite al loro proprietario. III. Per i beni stabili intersecati dalla linea doganale e' concessa la franchigia da ogni diritto doganale e da ogni altra tassa od imposta ai "prodotti dell'economia agricola e forestale", compresi i prodotti dell'allevamento del bestiame e della viticoltura (non escluso il vino), derivanti dalla lavorazione dei prodotti greggi ottenuti dai terreni costituenti i beni suddetti e che, estratti da uno stabile della casa di abitazione o di conduzione, sito in una zona, vengano trasportati ad altro stabile, sito nell'altra zona, ma formante parte del medesimo complesso di fabbricati rurali di esercizio. Saranno presi accordi tra le due dogane per regolare l'attuazione pratica di questa concessione. IV. Quando ne sia riconosciuta la necessita', le operazioni previste dal presente articolo potranno, eccezionalmente, effettuarsi anche per vie non doganali, a condizione che ne sia fatta tempestiva richiesta agli uffici doganali competenti e questi ne abbiano data speciale autorizzazione. In questi casi, il ritorno degli animali, attrezzi, veicoli e macchine deve avvenire nel termine fissato dagli uffici doganali. V. Le facilitazioni previste da questo articolo saranno concesse soltanto nelle stagioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono eseguiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti nonche' al trasporto dei medesimi. I frontalieri che intendono usufruirne dovranno presentare ogni anno alla dogana del proprio Stato un certificato dell'Autorita' comunale competente dell'altra zona, dal quale risulti l'ubicazione dei fondi, la loro estensione ed il genere delle culture. I certificati dovranno essere rilasciati gratuitamente. I frontalieri dovranno ugualmente indicare il raccolto presunto. Nel caso di variazione alla situazione indicata nel certificato o alla indicazione del raccolto, i dati dovranno essere aggiornati. Il certificato dell'Autorita' comunale competente e la indicazione del raccolto presunto, in doppio esemplare per le due dogane interessate, dovranno essere redatti sul documento ufficiale (recto e verso) di cui all'Annesso II. Le due dogane, riscontrate esatte le indicazioni fornite, convalideranno detto documento come giustificativo per usufruire le facilitazioni previste nel presente articolo e ne tratterranno ciascuna un esemplare. Se del caso, potranno essere istituite commissioni per la stima dei raccolti, la cui composizione e funzionamento saranno determinati dalla Commissione mista permanente per il traffico di frontiera, di cui al successivo art. 12. VI. Le disposizioni di questo articolo si applicano, sotto le stesse condizioni, anche agli Enti morali che non esercitano a titolo principale un'attivita' commerciale o industriale, ai Comuni, alle Province od ai Cantoni delle due zone di frontiera.
Testo vigente dal 9 agosto 1955
