[1]Importazioni ed esportazioni definitive
[2]Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione doganale:
- a)i generi alimentari e le bevande comuni, nei limiti ammessi dalle disposizioni autonome dei due Paesi, che gli abitanti di una delle zone di frontiera importano dall'altra zona, personalmente e non piu' di una volta al giorno, per i bisogni della propria economia domestica e non per farne commercio;
- b)la provvista di viveri, non eccedenti il fabbisogno giornaliero, che gli abitanti della zona di frontiera, addetti a lavori nell'altra zona, portano seco per il proprio sostentamento o che viene ad essi portata da persona appartenente al loro complesso familiare. Questa facilitazione non e' applicabile alle bevande alcooliche. E' tuttavia fatta eccezione per il vino, il sidro e la birra;
- c)i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici, abitanti in una delle zone di frontiera, portano seco in quantita' normali per l'immediato uso o consumo nell'altra zona. I medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti, sopravanzati, dovranno essere riesportati;
- d)i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle due zone di frontiera vanno a prendere, su ricetta di medici e di veterinari ed in piccole dosi, rispondenti ai singoli casi di malattia, in farmacie dell'altra zona cui sia necessario far ricorso in relazione alle condizioni locali. Nei limiti suindicati, non sara' necessario presentare la ricetta medica, quando si tratti di prodotti semplici o di preparazioni chimiche e farmaceutiche ben note recanti sull'involucro chiara ed esatta la propria denominazione, delle quali sia ammessa l'importazione e la vendita al minuto, senza ricetta medica, nello Stato nel quale deve farsene consumo. Per necessita' locale s'intende l'impossibilita' pratica, puramente materiale, di ricorrere alla propria zona di frontiera, con esclusione di ogni criterio di preferenza personale o di ogni considerazione di ordine pecuniario;
- e)le bare e le urne funerarie, contenenti i resti di persone decedute, le corone mortuarie e gli oggetti analoghi destinati all'ornamento delle dette bare ed urne; i materiali e oggetti destinati alla manutenzione e all'ornamento delle sepolture dei parenti dei frontalieri;
- f)i fiori, foglie, erbe, naturali o artificiali, anche legate in festoni, ghirlande, mazzi, ecc. che gli abitanti di una delle zone portano personalmente nell'altra zona in occasione di feste familiari o solennita' religiose, senza scopo di farne commercio.
Testo vigente dal 9 agosto 1955
