[1]Importazioni ed esportazioni temporanee

[2]Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti di una delle zone di frontiera e siano condotti o trasportati nell'altra zona per gli scopi rispettivamente indicati e nell'esclusivo loro interesse:

  • a)gli animali da lavoro, le macchine, gli strumenti e gli attrezzi destinati ad essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli e forestali, in relazione alle condizioni locali;
  • b)gli animali di ogni specie, per il pascolo giornaliero, per la monta, per essere sottoposti a trattamento veterinario, castrati, ferrati o pesati;
  • c)i cereali, i legumi, le castagne, i semi ed i frutti oleosi, la canapa, il lino, le pelli, le cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere macinati, spremuti, sgranati, battuti, conciati, pressati od essere sottoposti ad altro trattamento; il legname rozzo per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi; in quanto tutto cio' serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie od altri opifici situati nell'altra zona. I prodotti ottenuti dovranno essere riesportati o reimportati nella quantita' corrispondente agli usuali rendimenti e dalle stesse persone che hanno effettuato l'operazione di importazione o di esportazione temporanea delle materie greggie. I sottoprodotti, come pure i cascami, se soggetti a diritti doganali, dovranno essere riesportati o sdoganati. Le quantita' da ammettersi in franchigia potranno, occorrendo, essere fissate di comune accordo fra le Amministrazioni doganali dei due Paesi;
  • d)le macchine, gli strumenti e gli attrezzi per lavori agricoli e forestali, gli apparecchi ed altri oggetti di uso casalingo o personale, per essere modificati o riparati ed i tessuti in genere, per essere confezionati in vestiti, sempreche' questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali come gia' precisato all'art. 4, lettera d);
  • e)gli strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; gli oggetti del culto portati dai sacerdoti o dai loro assistenti, per la celebrazione di cerimonie religiose; gli strumenti destinati a ricerche scientifiche o a lavori artistici; gli attrezzi e gli utensili portati dagli operai per l'esercizio del loro mestiere;
  • f)le armi da caccia con il numero di relative cartucce consentito dalle disposizioni autonome di ciascun Paese, gli attrezzi per la caccia e per la pesca, purche' i loro detentori siano muniti di regolare licenza, nonche' gli attrezzi sportivi in genere;
  • g)i veicoli (e per quelli a motore sotto riserva delle norme di cui agli accordi speciali sul traffico stradale e la circolazione degli autoveicoli conclusi tra i due Paesi), gli animali da tiro, le cavalcature e gli animali da soma che passano il confine per trasportare persone e merci dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli nonche' ai foraggi necessari al mantenimento degli animali. I foraggi non utilizzati devono essere reimportati;
  • h)i mobili, le masserizie e le suppellettili di casa, gli strumenti e gli utensili - il tutto usato - che gli abitanti di una delle zone introducono nell'altra zona per l'uso personale durante il loro temporaneo soggiorno;
  • i)le merci, ad eccezione delle derrate alimentari e delle bevande, importate od esportata per tentarne la vendita, compresi i prodotti che gli artigiani, nonche' i lavoratori salariati a domicilio, abitanti in una delle zone di frontiera, portano o trasportano personalmente, per venderli, sui mercati od alle fiere dell'altra zona. I prodotti portati ai mercati o alle fiere, invenduti, devono essere ritornati alla zona di provenienza ed i diritti di entrata e di uscita afferenti agli oggetti venduti, devono essere liquidati subito dopo la chiusura dell'ultimo mercato o dell'ultima fiera visitata. Le dogane avranno facolta' di prescrivere prelevamenti di campioni, applicazione di contrassegni, presentazione di disegni e fotografie ed esigere che la riesportazione o la reimportazione degli oggetti sopra indicati sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione di persona di fiducia. Il termine per il ritorno in franchigia nella zona di provenienza deve essere quello strettamente necessario alla esecuzione dei lavori e, di regola, non dovra' superare i sei mesi. Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che ripetutamente passano il confine, potranno essere rilasciati documenti doganali con validita' fino ad un anno. Di regola, non sara' richiesta cauzione, ne' altra formalita' doganale, nei casi contemplati dalla lettera e).

Testo vigente dal 9 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art5 · fonte del testo