L'esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione non comprende le indennita' per servizi straordinari compiuti su domanda dagli interessati fuori del circuito doganale o fuori dell'orario normale di ufficio. Oltre alla esenzione doganale si intende accordata anche la deroga ai divieti ed alle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni ed alle esportazioni in generale. Restano invece ferme anche nel traffico di frontiera le disposizioni di polizia, quelle di carattere sanitario e fitosanitario, quelle relative ai monopoli e le restrizioni che sono applicate nei rispettivi paesi in ordine alla produzione, al trasporto ed al commercio di determinati prodotti. Resta inteso che le disposizioni dei due Paesi in materia valutaria sono applicate anche nel traffico di frontiera.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art17 · fonte del testo